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Ausili ortopedici per cani

I nuovi ausili tecnici e ortopedici per cani vengono utilizzati in un’ampia varietà di casi. Questi aumentano la mobilità dei cani fornendo il supporto necessario per mantenere l’attività quotidiana. I cani hanno bisogno di esercizio per mantenere il loro benessere fisico ed emotivo. Se un cane non è in grado di fare esercizio, può sviluppare problemi come malattie cardiache, obesità, disturbi ossei, atrofia muscolare e problemi emotivi come aggressività o ansia.

Casi applicabili

Gli ausili tecnici possono essere utilizzati per distorsioni, debolezza muscolare, artrite, displasia dell’anca, riabilitazione post-operatoria, zoppia, debolezza o dolore alle articolazioni che finiscono per generare un problema di mobilità. Gli ausili tecnici dovrebbero consentire al cane di svolgere le sue attività quotidiane, ma dovrebbero anche essere comodi e offrire protezione contro irritazioni e ulcere sulla pelle del cane, quindi è importante che siano eseguiti da specialisti. Elenchiamo i più frequenti:

Ginocchio

Protettore del ginocchio canino

Le protezioni per le ginocchia sono generalmente utilizzate dopo l’intervento chirurgico per la riabilitazione del legamento crociato anteriore (LCA), della lussazione della rotula, del legamento collaterale mediale (MCL), del legamento collaterale laterale (LCL) o dei legamenti crociati posteriori (LCL). Le ginocchiere forniscono supporto e stabilità, prevengono la perdita muscolare durante il periodo di recupero e riducono il rischio di ulteriori lesioni. Le protezioni per le ginocchia sono spesso utilizzate anche nei casi in cui non viene eseguito un intervento chirurgico.

Tarso e Carpo

Protettore del tarsoSupporto carpale

 

 

 

 

 

 

I protettori del tarso sono indicati, in caso di artrosi ma anche per la riabilitazione post-chirurgica o lesioni al tendine d’Achille, danni ai nervi dell’arto posteriore o del piede e riabilitazione dell’articolazione del garretto. Possono anche essere utilizzati come supporto a lungo termine in condizioni non chirurgiche. Un protettore del tarso o del garretto stabilizza l’osso della zampa posteriore, così come i muscoli e i tendini dell’arto e del ginocchio. Funziona in modo simile a una ginocchiera negli esseri umani, consentendo al cane di muoversi senza sforzare l’articolazione. Impedisce inoltre al cane di ferire nuovamente l’articolazione o i legamenti interessati.

Gomiti

Guardia del gomito canino

Una protezione per gomiti viene utilizzata per sostenere l’articolazione del gomito dopo un intervento chirurgico o per ridurre il dolore da artrite, malattie degenerative delle articolazioni o altre condizioni simili. Fornisce il controllo nel movimento laterale consentendo al contempo la normale estensione e flessione mentre tratta e protegge igromi e calli.

 

Supporto per anca caninaAnca

Un tutore per l’anca trattiene e aumenta la temperatura della parte bassa della schiena e dell’anca del cane. Realizzato in speciale neoprene, circonda la parte bassa della schiena, i fianchi e la parte superiore della gamba ed è fissato grazie a un’imbracatura di tipo romano. I tutori per l’anca sono comunemente usati per i cani con displasia dell’anca da lieve a moderata e artrosi localizzata.

Spalle

Ortesi per gomiti canini

L’instabilità mediale della spalla (MSI) è una delle cause della zoppia delle zampe anteriori. Un supporto speciale permetterebbe di sostenere la spalla, limitando l’estensione, la flessione e l’abduzione, permettendo al cane di sostenere il suo peso. Questi ausili possono essere utilizzati dopo un intervento chirurgico o come trattamento non chirurgico ma anche in via preventiva.

Come portare il cane in macchina?

Ora che le vacanze si avvicinano, è importante ricordare che non possiamo portare il nostro cane libero in un veicolo non autorizzato. Prima per la nostra sicurezza, e poi per eventuali sanzioni.

Ma cosa dice esattamente la legge?perro-rodilla-en-la-calle

Articolo 18.1 del regio decreto 1428/2003, del 21 novembre, che approva il Regolamento generale di circolazione per l’applicazione e lo sviluppo del testo articolato della legge sulla circolazione, la circolazione degli autoveicoli e la sicurezza stradale (BOE n. 306, di 12- 23-03) e approvato con Regio Decreto Legislativo 339/1990, del 2 marzo nel suo articolo 11.2, stabiliscono che “Il conducente di un veicolo è obbligato a mantenere la propria libertà di movimento, il campo visivo necessario e l’attenzione permanente alla guida, che garantiscono la propria sicurezza, quella del resto degli occupanti del veicolo e quella degli altri utenti della strada. A tal fine, è necessario prestare particolare attenzione a mantenere la posizione corretta e che il resto dei passeggeri la mantenga, e il posizionamento corretto degli oggetti o animali trasportati in modo che non vi siano interferenze tra il conducente e nessuno di loro.

Parimenti, nell’articolo 11.2 del regio decreto 1428/2003 sul trasporto collettivo di persone, si dice:

2. Nei veicoli destinati al servizio pubblico di trasporto collettivo di persone è fatto divieto ai passeggeri di:

a) Distrarre il conducente mentre il veicolo è in movimento.

b) Entrare o uscire dal veicolo da luoghi diversi da quelli rispettivamente designati a tali fini.

c) Entrare nel veicolo quando è stata emessa l’avviso che è completo.

d) Ostacolare inutilmente il passaggio in luoghi destinati al transito delle persone.

e) Portare con sé qualsiasi animale, a meno che non vi sia un posto nel veicolo destinato al suo trasporto. Fanno eccezione a questo divieto, sempre sotto la loro responsabilità, i ciechi accompagnati da cani, appositamente addestrati come cani guida.

f) Trasportare materiali o oggetti pericolosi in condizioni diverse da quelle previste dalla specifica normativa in materia.

g) Ignorare le istruzioni impartite dal conducente o dal responsabile del veicolo in merito al servizio”.

Si ricorda che la guida di un veicolo senza curare il corretto posizionamento dell’animale trasportato, in modo che non interferisca con la guida (recinzioni adeguate o indipendenti da quella utilizzata dai passeggeri, o sistemi come il cintura di sicurezza per cani ), è sanzionato con 60 euro e non comporta la perdita di punti sulla tessera.

Felice viaggio!

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